Mediazione Civile: il Consiglio di Stato non sospende il D.M. 180 e rinvia al T.A.R. per la fissazione dell’udienza di merito
13/02/2014
Mediazione Civile: il Consiglio di Stato non sospende il D.M. 180 e rinvia al T.A.R. per la fissazione dell’udienza di merito
E’ stata pubblicata ieri pomeriggio l’ordinanza n. N.
00607/2014 REG.PROV.CAU con la quale la quarta sezione (in sede giurisdizionale) del Consiglio di Stato ha così
statuito: “Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente
ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod.
proc. amm.”
L’ordinanza trova la sua genesi nell’impugnativa promossa dall’ Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua
contro il Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico nonché contro Adr Center s.p.a, Associazione
avvocati per la mediazione Associazione italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Unione nazionale
giovani dottori commercialisti, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Salerno; Associazione degli avvocati romani e Associazione Agire e informare, Unione nazionale camere civili (Uncc),
per ottenere la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti,
concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e
dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi. Leggendo l’intero provvedimento si rileva prima del P.Q.M. “le questioni sottoposte appaiono
meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione
dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo”.
L’oggetto di tale impugnativa era il D.M. 180/2011 attuativo del D.lg. 28/2010 in materia di mediazione civile e
commerciale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di dovere accogliere l’appello LIMITATAMENTE ad un vaglio nel merito delle questioni
sottoposte, senza sospendere il D.M. 180/2011, meno che mai il successivo D.M. 145/2012 (che non è mai stato
oggetto di impugnativa).