ACCORDIAMOCI s.r.l.® è un Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero e abilitato a esperire procedimenti di conciliazione al fine di promuovere una soluzione negoziale delle liti e dei conflitti secondo le metodologie A.D.R. (alternative dispute resolution) o R.A.C. (risoluzione alternativa delle controversie). Con il Decreto Legislativo n. 28 del marzo 2010, la figura del conciliatore civile ha assunto un ruolo predominante nel panorama attuale, in cui si cerca di ridurre sempre di più il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema della Giustizia. In Accordiamoci Srl si possono trovare tutta la professionalità e la sicurezza necessarie per la risoluzione di controversie in modo soddisfacente per entrambe le parti. Che si tratti di un’azienda o di un privato, un team giovane e dinamico affianca il cliente muovendosi in un’ottica di efficienza, efficacia e di tempi e costi ridotti. La mediazione si pone come via alternativa rispetto al giudice ordinario nella risoluzione delle controversie civili e commerciali. A marzo 2011, in alcune materie particolarmente conflittuali, la mediazione è diventata obbligatoria. Prima di poter avviare un giudizio civile in tribunale risultava necessario esperire preliminarmente il tentativo di conciliaizone. In particolare ciò vale per le controversie in materia di: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, contratti bancari e finanziari, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. Dal 21 marzo 2012 era entrato definitivamente in vigore l’obbligo di conciliazione anche per quanto riguardava le controversie condominiali e quelle in materia di Rc auto. Tuttavia, la Sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 2012, ha dichiarato l'incostituzionalità della parte relativa all'obbligatorietà della mediazione del Decreto Legislativo n. 28 del marzo 2010, per eccesso di delega al legislatore da parte del Governo. L'istituto della mediazione, nella sostanza, continua ad essere uno strumento di risoluzione delle controversie in materia di volontarietà. Dopo l'intervento del Governo con il Decreto Legge 69/2013 (convertito in legge), a decorrere dal 20 settembre 2013, è stata ripristinata la condizione di procedibilità obbligatoria: chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. La richiesta di mediazione si avvia tramite il deposito di un’istanza presso l’Organismo prescelto dalla parte istante o determinato nel contratto tra le parti (in caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda). Il Responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa l'incontro informativo per le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. Il procedimento di mediazione non può avere in ogni caso una durata superiore a 3 mesi. A questo punto le situazioni che si possono determinare sono due:
1. mancata presentazione della controparte. Il mediatore in questo caso redige un verbale di mancata partecipazione all'incontro senza alcun pagamento di compenso.
2. la parti si presentano all'incontro informativo:
a) L'incontro ha esito negativo per mancanza delle condizioni per il buon esito della procedura: il mediatore redige un verbale nel quale indica il mancato avvio della procedura. Anche in questo caso nessun compenso aggiuntivo verrà richiesto.
b) L'incontro ha esito positivo e si da avvio alla procedura di mediazione: in tale ipotesi si avranno gli incontri di mediazione che potranno risolversi con un mancato accordo tra le parti (esito negativo della mediazione per mancato accordo) oppure con un accordo tra le parti (esito positivo della mediazione per accordo raggiunto); in entrambi i casi verrà redatto apposito verbale dal mediatore.
L’accordo, che può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore o inosservanza, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale. Il verbale omologato è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; 2. non si raggiunge l’accordo. Il mediatore, su richiesta congiunta delle parti, può formulare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 € per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’Organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. La legge, infine, sancisce l’obbligo di informazione dell’avvocato al cliente. Al conferimento dell’incarico, infatti, l’avvocato è tenuto ad informare il proprio assistito, per iscritto, della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione (art. 4 del Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 N. 28). In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.