Cos’è la mediazione? La mediazione è un procedimento alternativo di risoluzione dei conflitti, che offre ai soggetti coinvolti la possibilità di confrontarsi e di raggiungere una soluzione condivisa della controversia, autonomamente, e grazie all'intervento di un terzo neutrale, il mediatore. La mediazione tende alla tutela dei bisogni e degli interessi delle parti, realizzando la possibilità di raggiungere la soluzione più vantaggiosa per tutti i partecipanti, proprio perché condivisa. Il risultato finale del procedimento di mediazione, ovvero l’accordo di conciliazione, non è imposto alle parti da un soggetto dotato di poteri decisionali (Giudice, Arbitro), ma viene invece formato di comune accordo fra le parti stesse, allo scopo di raggiungere la più soddisfacente soluzione possibile per tutti, in modo rapido, economico ed efficace. A chi si rivolge Chiunque ha la possibilità di accedere al procedimento di mediazione, persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni di categoria, purché la controversia oggetto della domanda abbia ad oggetto diritti di cui la parte può autonomamente disporre. Quali materie sono comprese, e quali escluse? Il procedimento di mediazione è aperto a tutte le tipologie di controversie in materia civile e commerciale, indipendentemente dall’oggetto. Dopo l'intervento del Governo con il Decreto Legge 69/2013 (convertito in legge), a decorrere dal 20 settembre 2013, è stata ripristinata la condizione di procedibilità obbligatoria: chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Che vantaggi offre? Tempi rapidi: - spesso è sufficiente un singolo incontro dopo l'avvio della procedura di mediazione anche nello stesso giorno del primo incontro informativo (richiesto entro trenta giorni dalla data di deposito), e la durata non può comunque superare i tre mesi dal primo incontro informativo; Costi ridotti e predeterminati: - le tariffe sono fisse, economiche e vengono calcolate in base al valore della lite; Riservatezza: - quanto esposto dalle parti in sede di mediazione non potrà mai essere divulgato senza il consenso delle stesse; Assenza di formalità procedurali: - è sufficiente compilare la richiesta, e l’Ente si occuperà di contattare le parti e organizzate l’iter procedurale; Efficacia: - buona parte delle controversie può essere risolta tramite mediazione, che assicura risultati stabili nel tempo e creazione di valore; Mantenimento delle relazioni: - una volta concluso l’accordo, nella maggiore parte dei casi le parti tendono a proseguire i rapporti in modo proficuo; Assenza di preclusioni: - in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, altre azioni non sono precluse; Efficacia esecutiva: - in caso di raggiungimento dell’accordo, il verbale di conciliazione può essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, acquisendo così valore di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale; Agevolazioni fiscali: - il verbale di conciliazione gode di esenzione dall'imposta di registro sino all'importo di euro 50.000,00, rimanendo la stessa applicabile per i soli importi che eccedono. Crediti di imposta per le parti. Quanto costa? Il costo di una procedura di mediazione è predeterminato varia in base al valore della controversia, secondo un tariffario che troverete nella sezione Tariffe. Si parte in ogni caso da somme minime, che, in caso di accordo raggiunto, sono sicuramente ridottissime rispetto ai costi complessivi da sostenere in una causa ordinaria. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione, compreso il verbale di conciliazione, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di euro 50.000,00, rimanendo la stessa applicabile per i soli importi che eccedono. In caso di esito positivo della mediazione, le parti avranno diritto ad un credito d'imposta fino ad un massimo di euro 500,00, da ridursi alla metà in caso di esito negativo. Quali sono i tempi? Poche settimane decorrenti dal momento di attivazione della procedura, che deve comunque concludersi entro 4 mesi dalla domanda. La durata della procedura è ovviamente influenzata da vari fattori, quali la complessità della controversia, il numero di soggetti coinvolti e la necessità di svolgere più sedute. Nulla, in confronto agli attuali tempi della giustizia, ormai calcolati in anni.
La mediazione
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