Il contributo della mediazione nella deflazione delle sopravvenienze e delle pendenze

02/11/2016
Il contributo della mediazione nella deflazione delle sopravvenienze e delle pendenze

Anche tra gli addetti ai lavori regna ancora un po’ di confusione sulla lettura delle statistiche sull’efficacia del nuovo modello di mediazione introdotto tre anni fa. Qualche settimana fa, Il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo con un titolo alquante fuorviante: <<Mediazione, una su cinque va a segno>>. Al fine di contribuire ad un corretto dibattito sul contributo della mediazione all’efficienza della giustizia civile, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza nella lettura delle statistiche distinguendo nettamente due obiettivi. Il primo quello della deflazione delle nuove iscrizioni presso i tribunali di primo grado e giudici di pace (tecnicamente le “sopravvenienze”). Il secondo obiettivo, la vera palla al piede del sistema, nella riduzione delle procedure pendenti in primo grado e in appello.

La mediazione per deflazionare le sopravvenienze

Sul primo fronte, è bene chiarire che in Italia vi sono due modelli contemporanemante in vigore. Nel 92% delle materie del contenzioso vige la mediazione volontaria mentre solo nell’8% – come locazione, diritti reali, responsabilità medica, contratti bancari e alcune altre – le  parti devono, come condizione di procedibilità, partecipare ad un primo incontro  con il mediatore, pagando solo le spese di avvio, per decidere volontariamente se proseguire o meno nella procedura, pagando le intere indennità. Con la riforma introdotta nel 2013, si è raggiunto un buon equilibrio tra obbligatorietà di un primo incontro e volontarietà del proseguimento, dove l’accordo è raggiunto in media nel 48% delle procedure “proseguite”. Quindi non è corretto sommare i risultati di due fasi molto diverse tra loro: il primo incontro informativo e la mediazione effettiva. Inoltre, è di tutta evidenza che l’effetto deflattivo della mediazione può essere valutato solo nell’ambito dell’8% delle materie in cui è condizione di procedibilità, e non sul rimanente 92%! I dati del 2015 confermano che in queste poche materie del contenzioso, la deflazione delle sopravvenienze è del – 16%, il doppio rispetto alla media generale del – 8%, dovuto ad altri fattori. Infine, ricordiamo che quel’8% delle materie del contenzioso civile e commerciale  elencate all’art. 5 comma 1bis generano l’81,6% delle mediazioni totali, mentre il 92% delle altre materie del contenzioso solo l’8,3% di mediazione volontarie.

Quindi se il primo incontro di mediazione fosse esteso a tutte o parte delle materie che fanno parte del 92% – come propone la Commissione ADR del CNF ad esempio nella contrattualistica, appalti, materie societarie, etc.. – tutto il sistema ne beneficerebbe grandemente.

 La mediazione per deflazionare il contenzioso pendente

Sul secondo fonte riguardante la deflazione delle cause pendenti, il modello “sperimentale” attribuisce al giudice di primo grado e di appello la facoltà di decidere se e quando ordinare alle parti, solitamente nel tempo tra un’udienza e l’altra quindi senza alcun ritardo sul processo, di esperire un tentativo di mediazione. In questo caso, il tentativo deve essere completo, con la presenza delle parti in persona e non limitarsi al primo incontro. Nel corso degli ultimi tre anni il numero delle mediazioni delegate è costantemente aumentato fino a superare le 18.000 unità nel 2015. Il numero assoluto potrebbe sembrare consistente, ma costituisce meno dell’1% del numero di procedimenti civili pendenti.

Una corretta lettura delle statistiche degli ultimi tre anni porta quindi ad affermare il successo di questa sperimentazione e conferma le recenti raccomandazioni della Commissione europea al Parlamento europeo nell’invito agli singoli Stati Membri in << …ulteriori sforzi a livello nazionale per aumentare il numero di controversie per la cui risoluzione le autorità giurisdizionali invitano le parti a ricorrere alla mediazione >> indicando, con un chiaro riferimento all’esperienza italiana, una delle migliore prassi <<la partecipazione a sessioni informative obbligatorie nel quadro di un procedimento giudiziario e l’obbligo per l’organo giurisdizionale di considerare la mediazione in ogni fase del procedimento giudiziario>>.

In conclusione, sul primo fronte i dati indicano l’opportunità di estendere le materie del contenzioso oggetto del primo incontro di mediazione dall’8% ad almeno il 50%. Sul fronte delle procedure pendenti, c’è ancora molto da fare nel stimolare e formare i giudici a valutare i casi in cui ordinare il tentativo di mediazione.