Mediazione civile e commerciale è boom: crescita del 9% nel 2015

05/12/2016
Mediazione civile e commerciale è boom: crescita del 9% nel 2015

Intervista a Giovanni Marotta, cofondatore di Primavera forense: “Nel 50% dei casi il problema è risolto con un accordo condiviso dalle parti ed elaborato grazie all’intervento del mediatore. Auspicabile la proroga dello strumento al 2023 come proposto dalla commissione nominata dal ministro della Giustizia”.
PALERMO - Per contrastare la lentezza del sistema giudiziario civile nel 2015, in Italia, le domande per ottenere una soluzione alternativa alle controversie sono state quasi 300.000.
Il dato emerge con chiarezza nel nono Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia pubblicato recentemente da Isdaci, Istituto per lo studio e la diffusione dell’arbitrato e del diritto commerciale internazionale
In particolare, all’interno della ricerca tra le varie forme di Adr (alternative dispute resolution) si evidenzia che le domande di mediazione civile e commerciale risultano in crescita del 9%.
Tra la Adr, nella mediazione tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità.    
Il futuro della mediazione e delle Adr è oggetto delle imminenti decisioni del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che ha costituito un apposita commissione finalizzata a formulare proposte concrete.
Il QdS ha incontrato Giovanni Giangreco Marotta - avvocato del foro di Roma, cofondatore dell’Organismo di mediazione Primavera forense - componente della Commissione Adr. 

Avvocato Marotta il rapporto Isdaci sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia evidenzia che nel 2015 complessivamente le domande Adr sono cresciute del 12% rispetto al 2014. Il dato è davvero positivo visto che questi strumenti sono sconosciuti alla maggioranza dei cittadini?
“In effetti, le opportunità offerte dalla mediazione civile non sono ancora note alla maggior parte dei cittadini e delle aziende italiane, anche se il dato è in crescita, soprattutto grazie all’opera meritoria di diffusione della cultura della mediazione di tante associazioni, organismi e mediatori operanti su tutto il territorio. 
Purtroppo, è ancora forte l’opposizione di una parte oramai minoritaria dell’avvocatura che non ha ancora compreso che la mediazione è un’opportunità anche per l’esercizio della professione legale.
Evidenzio a chi legge che la mediazione civile è uno strumento per risolvere velocemente liti e controversie davanti al Mediatore, un soggetto terzo e dotato di competenze professionali specifiche che aiuta le parti ad individuare una soluzione immediata al problema, con risparmio di tempo e di denaro. 
Mediamente, nel 50% dei casi e con circa due mesi di tempo il problema è risolto con un accordo condiviso dalle parti, senza andare in tribunale e, quindi, senza spendere tanti soldi per le spese legali”.

Il contenzioso civile che passa obbligatoriamente dal tentativo di conciliazione è pari all’8%, nel 2017 la “sperimentazione” sulla mediazione terminerà. A suo avviso, in questo modo, la percezione concreta che i cittadini avranno dei vantaggi insiti nella mediazione non sarà bassa?
“La Commissione nominata dal ministro della Giustizia per la riforma delle adr ha proposto la proroga della durata dell’obbligatorietà della mediazione fino al 2023. Contiamo che questo ulteriore periodo possa aiutare la gran parte dei cittadini e delle aziende a sperimentare i benefici della mediazione civile.
Inoltre, è probabile che saranno ampliate le materie per cui è obbligatorio l’esperimento del tentativo di mediazione prima di accedere al giudizio”.

La Commissione, in questi ultimi mesi di attività, quali nuove proposte sottoporrà al ministro della Giustizia in tema di Adr in generale e di mediazione in particolare ?
“Vedremo sicuramente potenziato l’istituto dell’arbitrato. Per quanto riguarda la mediazione civile sono previsti: l’ulteriore proroga dell’obbligatorietà fino al 2023; la presenza obbligatoria delle parti; l’aumento dei benefici fiscali con l’esenzione dell’imposta di registro da 50.000 a 100.000 euro; la possibilità di detrazione fiscale delle spese di mediazione; abolizione del c.d. primo incontro informativo, la mediazione dovrà essere effettivamente svolta; tariffe agevolate se la procedura si conclude senza accordo; obbligo di partecipare alla procedura di mediazione per l’amministrazione pubblica”.
 
 
Mediazione obbligatoria: cos’è, quando e come praticarla
 
Appare opportuno ricordare la funzione della mediazione è quella di tentare un soluzione amichevole di una controversia prima di rivolgersi ad un tribunale. La mediazione può essere obbligatoria, demandata dal giudice e volontaria.  La mediazione è tornata obbligatoria, fino al 2017, in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi, la parte che intende agire in giudizio deve prima tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato. Nel dettaglio il procedimento di mediazione prevede che dopo avere presentato la domanda presso un organismo di mediazione si fissa la data per un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti. Al termine dell’incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio. Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.